Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione parlamentare di inchiesta).

      1. È istituita per la durata della XV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'emergenza nel settore dei rifiuti in Campania, di seguito denominata «Commissione», con le seguenti funzioni:

          a) accertare le reali condizioni della regione Campania in merito alla situazione dei rifiuti;

          b) individuare le connessioni tra eventuali attività illecite e interessi mafiosi e non;

          c) proporre soluzioni legislative e amministrative per fare recuperare alla regione Campania un ruolo adeguato al suo patrimonio storico, culturale e paesaggistico;

          d) svolgere accertamenti sull'uso dei fondi comunitari, regionali e di altra fonte, destinati dal Governo a fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti.

      2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.
      3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

 

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Art. 2.
(Composizione della Commissione).

      1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ogni gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.